a cura di Alberto Catalano

La legge n. 24/2017 dal titolo «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» all’articolo 5, comma 1 prevede che “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si  attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.

Questa legge, conosciuta anche come Legge Gelli-Bianco ha rappresentato una grande novità nell’ambito della responsabilità medica, introducendo una modifica nel codice penale in materia di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria:

Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è stato, infatti, inserito il seguente Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario), che riporta: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Affinché le linee guida abbiano valore ai fini della suddetta legge è necessario che siano elaborate da Società Scientifiche riconosciute e quindi inserite nell’apposito albo istituito dal Ministero della Salute e afferente al SNLG (Sistema Nazionale Linee Guida).

Le norme per il riconoscimento di una società scientifica quale elaboratore di linee guida sono state definite con il Decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2017 “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”.

Questo decreto all’Articolo 2 definisce i requisiti che le società scientifiche debbano possedere onde essere inserite nell’apposito albo. Per completezza di informazione e per meglio comprendere l’intera problematica riportiamo integralmente i commi 1 e 2.

1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
  2. rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;
  3.  atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2.

 

2. Dall’atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi:

  1. denominazione, sede, patrimonio;
  2. specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell’ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
  3. specifica previsione che l’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
  4. previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell’ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
  5. professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;
  6. previsione dell’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la società o l’associazione rappresenta;
  7. assenza di finalità di lucro;
  8.  previsione dell’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente;
  9.  previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
  10. previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
  11.  espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
  12.  previsione dell’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
  13. previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.

Dalla lettura di queste norme si evincono chiaramente le basi su cui è fondata la legge e che possono essere riassunte in poche parole significative: Rappresentatività, Democraticità, Trasparenza gestionale.

La comprensione dello spirito di questo decreto è importante anche per condividere con il Consiglio Direttivo dell’AICE le responsabilità del Presidente e del Consiglio Direttivo stesso in ambito istituzionale e per rendersi conto di come alcuni aspetti della vita associativa, che possono apparire formali, nella realtà sono estremamente importanti affinché la società possa continuare a svolgere a pieno il suo ruolo.


Per Approfondire…

  • LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) (GU n.64 del 17-3-2017)
  • Ministero della Salute Decreto 02 agosto 2017. Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (17A05598) (G.U. Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2017)