Decreto Scuola: esonero ECM per emergenza COVID-19

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ““ Serie generale sul n. 143 del 6 giugno 2020 il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, noto anche come Decreto Scuola.

Nell’ambito di questo decreto c’è una norma che riguarda molto da vicino alcuni operatori della sanità  e specificamente medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in quanto si riferisce alla normativa ECM.
Si tratta di un comma inserito nell’articolo dieci.
Trattandosi di un testo molto breve preferiamo pubblicarlo integralmente.

ARTICOLO 6
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità  di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università , delle unità  sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività  di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività  professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già ‘ maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività  professionale.